A.I.S.O.
“Associazione Italiana Studi sulle Origini - associazione di
promozione sociale”
Art.
1 - È costituita l’associazione di promozione
sociale, ai sensi della Legge 383/2000, denominata: A.I.S.O.
“Associazione Italiana Studi sulle Origini - associazione di
promozione sociale” (in breve “A.I.S.O. associazione di
promozione sociale)
L’associazione
è laica, apartitica, apolitica, di ispirazione cristiana ma
non legata ad alcuna istituzione religiosa, con durata illimitata e
senza scopo di lucro, regolata a norma del titolo II CAP III, art. 36
e seguenti del Codice Civile nonché dal seguente statuto.
Art.
2 - L’associazione A.I.S.O. “Associazione Italiana
Studi sulle Origini - associazione di promozione sociale” ha i
seguenti scopi:
-
diffondere, con argomenti scientifici, una cultura critica delle
teorie evoluzioniste alternativa, anche in senso morale, ad una
cultura dominante materialista ed atea
-
informare la società civile, in modo corretto, sulle logiche
dell’evoluzione e quindi essere un osservatorio critico delle
tesi evoluzioniste;
-
raccogliere tutto il materiale scientifico qualificato, per farne un'
analisi con la massima onestà intellettuale possibile;
materiale da mettere poi a disposizione del pubblico per un obiettivo
esame critico, informativo e di studio;
-
dare al dibattito culturale e scientifico un contributo originale e
significativo, utilizzando intelligenze sia nazionali che estere per
favorire lo scambio di idee e studi con lo scopo di stimolare
ricerche e verità in tema di origini;
-
dialogare con la società civile, tramite tutti mezzi di
informazione, sui grandi temi della vita e dell’esistenza
umana: ciò nel rispetto delle persone e delle idee;
-
sponsorizzare e promuovere studi, conferenze e congressi sul concetto
di creazione ed evoluzione;
-
divulgare, nelle scuole pubbliche e private, qualificate tesi che
mettano in evidenza i limiti dell’evoluzione (divulgare una
documentazione qualificata per stimolare la critica
antievoluzionista);
-
creare una redazione formata da persone qualificate e una commissione
scientifica per la pubblicazione degli articoli e di testi idonei per
il raggiungimento degli scopi istituzionali;
-
dotare l’associazione di strumenti informatici adeguati per un
lavoro efficace di studio e assistenza agli utenti;
-
disporre di una finestra informatica (sito internet, ecc.) sempre più
qualificata e trasparente a sostegno di
tesi che sono critiche verso le teorie evoluzioniste e che formino
nell’utente l’esigenza di approfondimenti nel dibattito
creazione-evoluzione;
creare
anche un osservatorio di carattere teologico, distinto da quello
scientifico, sulle origini per andare incontro alle istanze che
vengono da un mondo cristiano spesso disinformato sulla Rivelazione
biblica e sui collegamenti fra scienza e fede e ciò anche
organizzando conferenze sull’argomento, sia in ambiente laico,
che religioso. L’osservatorio teologico viene costituito senza
condizionamenti dottrinali e confessionali con lo scopo di un
attento studio delle Sacre Scritture”, che hanno un valore
storico, religioso ed antropologico, che appartiene all’immenso
e più significativo “patrimonio dell’umanità”.
Art.
3 - L’associazione A.I.S.O. “Associazione
Italiana Studi sulle Origini - associazione di promozione sociale”,
per il raggiungimento dei suoi scopi, intende promuovere e
organizzare varie attività e dotarsi di idonei strumenti e
precisamente:
-
disporre del maggior numero di testi possibile in italiano che
affrontino il tema delle origini e il dibattito fra scienza e fede,
sia in chiave divulgativa che scientifica da mettere a disposizione
del pubblico (creare una biblioteca idonea per
disporre di testi, sia italiani che esteri, che espongano gli studi
più avanzati nelle varie materie scientifiche, per il
raggiungimento degli scopi istituzionali);
-
promuovere attività culturali propriamente dette come
convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di films e
documentari, ecc.;
-
organizzare attività di formazione e informazione come corsi
per educatori, insegnanti, operatori sociali e genitori;
Realizzare
una qualificata attività editoriale, con i seguenti
strumenti:
-pubblicazioni
sul sito internet dell’associazione di articoli e testi;
-pubblicazione
su carta di articoli, studi e ricerche compiute dalla commissione
scientifica in particolare in occasione di convegni e seminari,
ecc.
-pubblicazione
di libri di autori esteri di cui si è curata la traduzione e
di libri direttamente prodotti nell'ambito della redazione e della
commissione scientifica di AISO.
L'associazione
può istituire sul territorio nazionale unità locali per
svolgere meglio la sua “mission” ed inoltre favorire la
costituzione di altre associazioni di promozione sociale che si
possono federare, alleare con la sede centrale; associazioni che
possono assumere il nome ed il marchio A.I.S.O. ma identificandosi a
livello locale, ad esempio aggiungendo alla denominazione il nome
della regione dove operano.
Art.
4 - L’associazione A.I.S.O. “Associazione Italiana
Studi sulle Origini - associazione di promozione sociale” è
aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle
finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli
ideali.
I
soci si dividono nelle seguenti categorie:
-
soci fondatori;
-
soci ordinari ;
-
soci onorari: persone, enti o istituzioni che abbiano contribuito in
maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale,
ovvero economico, alla costituzione e allo sviluppo
dell’associazione. Tali soci hanno carattere permanente e sono
esonerati dal versamento di quote fisse annuali.
La
quota associativa deve essere versata sia dai soci fondatori, che dai
soci ordinari e in caso contrario si perde la qualifica di socio. La
quota non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a
causa di morte e non è soggetta a rivalutazione; può
essere modificata solo dall’assemblea dei soci, su proposta del
Consiglio Direttivo.
Possono
essere soci: le persone fisiche, che condividono la “mission”
dell'associazione, altre associazioni di promozione sociale, le ONLUS
in generale, enti pubblici e privati, società di ogni tipo, le
cooperative; tutti con lo scopo di finanziare e contribuire allo
sviluppo e al buon andamento dell'associazione nel rispetto delle
leggi, dei più rigidi principi etici, della società
civile e la persona umana.
Art.
5 - L’ammissione dei soci ordinari è deliberata dal
Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente controfirmata
da almeno tre soci.
Contro
il rifiuto di ammissione può essere presentato ricorso al
Collegio dei Probiviri entro 30 giorni.
Art.
6 - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente
statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le
deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento
difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio
dell’associazione, il Consiglio Direttivo dovrà
intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida,
espulsione dall’associazione.
I
soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento
entro trenta giorni al Collegio dei Probiviri.
Art.
7 - Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per
l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di
partecipazione temporanea alla vita associativa. I soci possono farsi
rappresentare da altri soci.
Art.
8 - Le risorse economiche dell’associazione sono costituite
da:
-
quota associativa;
-
sito web con dominio registrato www.creazionismo.org, acquistato con
contratto firmato in data 09/05/2001 con Asset Web Advisors srl;
-
testata denominata “Eco Creazionista” registrata presso
il Tribunale di Monza al n.1540 il 17/11/2001;
-
beni mobili e immobili;
-
contributi;
-
donazioni e lasciti;
-
rimborsi;
-
attività marginali connesse di carattere commerciale e
produttivo;
-
ogni altro tipo di entrate;
La
quota associativa per il primo anno è fissata in euro 110,00
(centodieci/00). Tale quota può essere versata su proposta di
un membro del Consiglio Direttivo e approvato dal Consiglio Direttivo
con ratifica nella prima assemblea ordinaria convocata.
I
contributi degli aderenti sono costituiti dalla quota annuale e da
eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea, che
ne determina l’ammontare.
Le
elargizioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti, sono
accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sull' utilizzo di
esse, in armonia con le finalità statutarie
dell’organizzazione.
I
proventi derivanti da attività connesse commerciali o
produttive sono inseriti in apposita voce del bilancio
dell’organizzazione; l’assemblea delibera sulla
utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con
le finalità statutarie.
È
vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di
gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione
non siano imposte dalla legge.
Art.
9 - L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e
termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il
Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello
consuntivo.
Il
bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea
ordinaria ogni anno entro il mese di Giugno.
Esso
deve essere depositato presso la sede dell’associazione entro i
15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni
associato.
Art.
10 - Gli organi dell’associazione sono:
-
l’assemblea dei soci;
-
il Consiglio Direttivo;
-
il Presidente e Vicepresidente;
-
il segretario-tesoriere;
-
il Collegio dei Revisori;
-
il Collegio dei Probiviri;
Art.
11 - L’assemblea dei soci è il momento fondamentale
di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione
dell’associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno
dei quali ha diritto ad un voto. Essa è convocata almeno una
volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando
sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un
decimo degli associati.
In
prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è
presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente in seconda
convocazione con la maggioranza dei presenti.
L’assemblea
straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col
voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione
la validità prescinde dal numero dei presenti.
La
convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all’albo
della sede e inviato per posta ordinaria, sms, e-mail, fax, etc.,
almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea.
I
soci possono farsi rappresentare per delega da un altro socio , che
non può però avere più di due deleghe.
Delle
delibere assembleari deve essere data pubblicità via internet
e dando a tutti i soci la possibilità di consultare i verbali
presso la sede dell’associazione o di richiederne copia via
posta con spese a carico del destinatario.
Art.
12 - L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
-
eleggere il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vicepresidente, il
segretario-tesoriere, il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei
Probiviri;
-
approvare il bilancio preventivo e consuntivo preparato dal
segretario-tesoriere;
-
approvare i regolamenti interni;
-
ratificare l’importo della quota associativa stabilita dal
Consiglio Direttivo ed approvare eventuali contributi straordinari.
L’assemblea
straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto. Per l’eventuale
scioglimento dell’associazione è richiesto il voto
favorevole dei ¾ (tre quarti) degli associati.
Le
delibere dell’assemblea vengono fatte risultare da apposito
verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della seduta.
Il
presidente dell’assemblea è il presidente del Consiglio
Direttivo o, in sua assenza, il vicepresidente, o la persona
designata dai presenti.
I
verbali dell’assemblea vanno trascritti su apposito registro
secondo il dettato dell’art. 2219 del Codice Civile.
Art.
13 - Il Consiglio Direttivo è composto da un numero
variabile da tre a sette membri, eletti dall’Assemblea fra i
propri componenti e non può essere un numero pari. Il numero
sarà determinato dall’assemblea all’atto della
nomina.
Il
Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono
presenti almeno tre membri.
I
membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività
gratuitamente e durano in carica 3 anni.
I
membri del Consiglio Direttivo possono essere revocati dall’assemblea
con la maggioranza di 2/3 dei soci intervenuti, per giusta causa.
Costituiscono giusta causa di revoca:
-
attività incoerente per il raggiungimento degli scopi
istituzionali;
-
cattiva amministrazione del patrimonio dell’associazione;
-
appropriazione indebita.
Il
Consiglio Direttivo può chiamare uno dei suoi membri a
svolgere un’attività lavorativa non dipendente, dietro
compenso, al di fuori dei compiti istituzionali.
Art.
14 - Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo
dell’associazione “A.I.S.O.”. Si riunisce in media
2 volte all’anno. Il Consiglio è convocato da:
-
il presidente;
-
da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
-
da almeno il 30% dei soci, su richiesta motivata e scritta.
Il
Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione.
E’ considerata
gestione ordinaria:
-
predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
-
formalizzare le proposte per la gestione dell’associazione;
-
elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci
di spesa e di entrata relative all’anno solare;
-
elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in
singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative
all’esercizio annuale successivo;
-
approvare la variazione della quota annuale e la richiesta di
contributi straordinari per il raggiungimento di un preciso
obiettivo;
Le
riunioni del Consiglio Direttivo deliberano con la maggioranza dei
presenti, e le sue decisioni vengono fatte risultare da appositi
verbali firmati dal Presidente dell’associazione e dal
segretario della riunione.
Le
riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere anche mediante
mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti
possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la
discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli
argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e
visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio
direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il
presidente.
Art.
15 - Il presidente dura in carica tre anni ed è il legale
rappresentante dell’associazione a tutti gli effetti.
Egli
convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti
amministrativi compiuti dall’associazione; può aprire e
chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi,
stipulare contratti di leasing, acquistare beni mobili compresi
automezzi, vendere beni mobili dell’associazione, effettuare
operazioni finanziarie, stipulare contratti di ogni tipo per la
gestione dell’associazione, accettare eredità e
donazioni. Per l’acquisto e la vendita di beni immobili, è
necessaria la preventiva autorizzazione del consiglio direttivo.
Il
presidente può conferire ai soci procura speciale per la
gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio
Direttivo.
In
caso di assenza o impedimento, il presidente viene in tutto
sostituito dal vicepresidente.
Art.
16 - Il Collegio dei Revisori è composto da tre soci
eletti dall’Assemblea e durano in carica 3 anni. Non possono
essere membri del Collegio dei Revisori i membri del Consiglio
Direttivo. Il Collegio dei Revisori verifica periodicamente la
regolarità formale e sostanziale della contabilità;
redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e
consuntivo.
La
nomina dei Revisori è prevista soltanto nel caso in cui i
proventi dell’associazione siano superiori a 30.000,00 Euro.
I
membri del Collegio nominano nel loro ambito il presidente.
Art.
17 - L’assemblea nomina un Collegio dei Probiviri, composta
da tre a cinque membri, che ha le seguenti competenze:
-
sorveglia sull’effettivo perseguimento delle finalità
associative, come definite dallo statuto e dai bilanci preventivi
annualmente approvati;
-
vigila sulla condotta degli associati, in particolare sull'
osservanza delle regole deontologiche e comportamentali che è
necessario siano rispettate affinché il singolo associato non
nuoccia all’associazione, sia sul piano morale e dell’immagine,
sia sul piano economico;
-
in caso di dissidi fra associati o fra l’associazione e alcuni
suoi associati, propone (anche senza che vi sia impulso di parte) una
composizione amichevole della controversia, onde evitare che si debba
ricorrere ad un procedimento giudiziario, ove la competenza del
giudice sia inderogabile. La proposta di composizione amichevole
della controversia non è vincolante per le parti in lite, a
meno che non venga accettata per iscritto da entrambe.
Art.
18 - Lo scioglimento dell’associazione è deliberato
dall’assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente
deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o
per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di
controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96,
n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art.
19 - Tutte le cariche elettive sono gratuite e su base
volontaria.
Ai
soci e ai membri del Consiglio Direttivo compete solo il rimborso
delle spese varie regolarmente documentate, tranne quanto previsto
all’ art.13 riguardo a particolari compiti di lavoro svolti su
richiesta del Consiglio Direttivo.
Art.
20 - Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le
norme di legge vigenti in materia.
Cinisello
Balsamo, 18/05/2010
|